Art. 31.
(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).

      1. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo dei capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, entro due anni dall'iscrizione della società nel registro delle società professionali. In tale caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 49.
      3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 e i commi quarto e quinto del l'articolo 2343-bis del codice civile.